Legge Regionale 23 Settembre 2003 n. 23 – Regione Piemonte

Pubblicato da il Dic 13, 2011 in Bollo, Burocrazia

Art. 8.
(Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)

1. Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell’esercizio di attivita’ di impresa o di arti e professioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita’ dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purche’ lo stato di conservazione sia tale da rispettare l’originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell’agevolazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall’articolo 63 della l. 342/2000 che producano idonea documentazione.

5. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all’articolo 63 della l. 342/2000.

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