Passaggio di proprietà

Pubblicato da il Dic 13, 2011 in Burocrazia, Guida pratica/Modulistica

Quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita e entro sessanta giorni dall’autentica bisogna registrare il passaggio di proprietà all’ufficio provinciale dell’ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che rilascerà il certificato di proprietà (CdP) aggiornato, e richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

La mancata richiesta di aggiornamento del CdP e della carta di circolazione determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.

Se si autentica la firma del venditore sull’atto di vendita allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) del PRA oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell’autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell’aggiornamento dell’archivio del PRA con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Per i veicoli per i quali di dispone del Certificato di Proprietà con uno o al massimo dieci acquirenti

La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata dall’acquirente, o da una persona incaricata dall’acquirente a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) quando si dispone del certificato di proprietà (CdP).

Se la richiesta viene presentata da un incaricato, alla documentazione deve essere allegata la delega rilasciata dall’acquirente, per il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il modello TT2120 per l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’acquirente.

Documentazione da presentare

  • certificato di proprietà (CdP)
  • atto di vendita in una delle seguenti forme:
  1. – dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del CdP
  2. – atto di vendita in bollo redatto in forma bilaterale, con firma autenticata sia del venditore sia dell’acquirente
  3. – atto pubblico, o sentenza in copia conforme all’originale, in bollo
  • nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente

Utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B, in doppio originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC).

  • carta di circolazione e fotocopia della stessa
  • modulo TT2119 di richiesta d’aggiornamento della carta di circolazione (in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e dell’UMC)
  • fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente

Sanzioni e interessi per ritardata registrazione al PRA

È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Dove e come si paga

Se la richiesta viene presentata:

  • allo STA dell’ufficio provinciale ACI (PRA): tutte le somme dovute per legge possono essere versate allo sportello al momento della richiesta in contanti o con pagobancomat (sono escluse le carte di credito)
  • allo STA di una delegazione AC o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzie pratiche auto): tutte le somme dovute possono essere versate allo sportello. Alle somme dovute per legge bisogna aggiungere la tariffa – in regime di libero mercato – del servizio di intermediazione
  • allo STA dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC): prima di recarsi allo sportello bisogna versare all’ufficio postale tutte le somme dovute per legge sui conti correnti postali, appositamente previsti, e consegnare allo sportello le relative attestazioni di versamento

Tutti i bollettini – con l’intestazione prestampata – sono in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

IN TUTTI GLI ALTRI CASI

Alcune richieste non si possono presentare allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

In ognuno dei casi di seguito elencati è necessario richiedere la registrazione del passaggio di proprietà e l’aggiornamento del certificato di proprietà (CdP) all’ufficio provinciale ACI – Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l’aggiornamento della carta di circolazione all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

Entrambe le richieste devono essere fatte entro sessanta giorni dalla data di autentica della firma sull’atto di vendita.

Elenco dei casi:

  • ci sono più di dieci acquirenti
  • il veicolo è privo del certificato di proprietà (CdP) e si possiede il foglio complementare
  • si vuole richiedere l’annotazione dell’usufrutto
  • si vuole registrare il passaggio di proprietà con connessa variazione d’uso o delle caratteristiche tecniche del veicolo
  • si vuole registrare il passaggio di proprietà a tutela del venditore
  • il veicolo richiede all’intestatario il possesso di un titolo autorizzativo o l’iscrizione in appositi albi, compresa l’ipotesi di noleggio senza
    conducente; oppure in caso di veicolo che necessiti di collaudo o di rilascio di certificato di autorizzazione (es. taxi, autocarri per trasporto in conto terzi)
  • registrazione del passaggio di proprietà ai sensi dell’art. 2688 del Codice Civile (acquisto da proprietario non intestatario)

Richiesta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)

Documentazione da presentare al PRA

  • certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare
    In caso di furto o smarrimento, è necessario richiederne il duplicato contestualmente alla richiesta del passaggio di proprietà, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dove è stata presentata.
  • atto di vendita in una delle seguenti forme:
  1. se si possiede il foglio complementare: dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata in bollo
  2. se si possiede il Cdp: dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo, redatta sul retro del CdP; oppure dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata, con firma autenticata del venditore e dell’acquirente in bollo
  3. atto pubblico, o sentenza in copia conforme all’originale, in bollo
  • nota di presentazione al PRA su cui indicare il codice fiscale dell’acquirente Utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3B, in doppio originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)
  • fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell’acquirente

Sanzioni e interessi per ritardata registrazione al PRA

È possibile richiedere il passaggio di proprietà di un veicolo anche dopo i sessanta giorni dall’autentica della firma del venditore, pagando oltre all’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) anche la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell’importo dell’IPT dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Richiesta all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC)

Per l’aggiornamento della carta di circolazione bisogna rivolgersi all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC).

Per informazioni si consiglia di contattare il locale UMC.

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