Veicoli storici – Circolare 04/10/2010 – Prot. 79269

Pubblicato da il Dic 13, 2011 in Burocrazia, Registro Storico

Veicoli di interesse storico e collezionistico.

A seguito dell’applicazione delle disposizioni recate dal DM 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2010 S.O. e dalla circolare prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010, sono pervenuti taluni quesiti che inducono ad integrare parzialmente le disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 19277/23.25.
Si propone, pertanto, nelle pagine successive il testo modificato della circolare che sostituisce integralmente il precedente.

PREMESSA

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2010 il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 – di seguito indicato come “decreto” – concernente i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Il suddetto provvedimento disciplina i requisiti dei veicoli in argomento, così come classificati dall’articolo 60 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” (CdS), sia sotto il profilo dell’accertamento dell’adeguato modo di conservazione, richiesto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, concernente la “attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche, sia sotto il profilo della verifica delle prescrizioni di sicurezza richieste dall’articolo 215 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “regolamento di esecuzione al Codice della strada”, per la loro circolazione su strada.
Il decreto, con le integrazioni riportate nelle presenti disposizioni – emanate in applicazione del decreto stesso – completa il quadro normativo di riferimento per i veicoli di interesse storico e collezionistico e reca, in particolare, disposizioni concernenti:
1) l’iscrizione di un veicolo in uno dei registri, di cui all’art. 60 del CdS, al fine di acquisire la qualifica di “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
2) la riammissione alla circolazione dei veicoli precedentemente cessati dalla circolazione o di origine sconosciuta;
3) la revisione periodica.
La presente circolare fornisce le disposizioni complementari previste dal decreto e, al contempo, si prefigge di costituire un quadro organico dell’intera materia dei veicoli di cui trattasi, disciplinando le procedure operative anche per i casi che non rientrano nello specifico ambito di applicazione del decreto.
A tali fini, si è ritenuto opportuno riportare, in primo luogo, i principi generali per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e, specificare, per ognuno dei possibili casi, le relative procedure per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, per il rilascio dei documenti di circolazione e per gli adempimenti successivi.

1. PRINCIPI GENERALI
1.1 Qualificazione
Presupposti necessari per la qualificazione e la successiva classificazione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono:
a) l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie “motoveicoli e autoveicoli”, così come definite dagli articoli 53 e 54 del CdS, che di seguito si specificano:
– motocicli con o senza sidecar;
– tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale);
– quadricicli, diversi da quelli leggeri;
– motoarticolati;
– autovetture;
– autoveicoli per trasporto promiscuo;
– autocarri;
– autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale;
– autocaravan;
– autobus;
– autotreni;
– autoarticolati;
b) data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S.. Tale data è attestata dai Registri.
1.2. Iscrizione ai Registri e certificato di rilevanza storica e collezionistica
La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico”, qualificabile come tale, è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60, comma 4, del CdS: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI, di seguito denominati Registri.
I Registri rilasciano, previa verifica dei requisiti, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, di cui all’art. 4 del decreto, con i contenuti specificati nel fac-simile riportato all’allegato 1 dello stesso decreto.
Tale certificato è uno degli elementi caratterizzanti le disposizioni contenute nel decreto.
Costituisce, infatti, un primo modello unificato per i Registri soprattutto nei contenuti e rappresenta l’unico documento, dall’entrata in vigore del decreto, che qualifica un veicolo di “interesse storico e collezionistico”. Il certificato è suddiviso in diverse sezioni, nelle quali, a cura dei Registri, sono indicati:
– possessore del veicolo;
– dati di prima immatricolazione del veicolo, ove disponibili;
– data di costruzione del veicolo;
– dati generali ed identificativi del veicolo, nonché le relative caratteristiche tecniche;
– eventuali parti del veicolo sostituite non conformi a quelle originarie.
L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle dichiarazioni rilasciate dalle Ditte di autoriparazione italiane – di cui alla legge n. 122/92 – acquisite dai Registri ai fini del rilascio del suddetto certificato di rilevanza storica e collezionistico. Nel merito si specifica che le dichiarazioni nei casi previsti – dettagliatamente descritte in seguito – devono essere necessariamente acquisite dai Registri e indicate nel certificato di rilevanza storica, anche se trattasi di una dichiarazione di sola verifica, come ad esempio può accadere nei casi di veicoli adeguatamente conservati che non necessitano di lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione.
Inoltre, per i veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri sono tenuti ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente l’iscrizione, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione. Anche quest’ultima dichiarazione deve essere annotata nella sezione VII del certificato di rilevanza storica e collezionistica.
1.3 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.
La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.
Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS).
L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze (Ufficio motorizzazione civile (UMC) o Centro prova autoveicoli (CPA)) si rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto, mentre si ritiene opportuno specificarne di seguito la competenza territoriale.
Nel merito, come noto, la competenza territoriale è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS: “…. omissis……presso l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia”. Tale disposizione è da ritenersi applicabile sia agli accertamenti in argomento effettuati dagli UMC sia a quelli di competenza dei CPA.
Inoltre, è fatta salva la specifica competenza dei CPA per gli accertamenti di idoneità alla circolazione a norma dell’art. 75 del CdS di talune categorie di veicoli (es. autobus), così come previsto dalle disposizioni già emanate in materia di ripartizione delle competenze tra CPA e UMC.
1.4 Veicoli assoggettati a titolo autorizzativo
E’ consentita l’ammissione alla circolazione di autocarri, autobus e complessi di veicoli, previa iscrizione in uno dei Registri, in difetto dei prescritti titoli autorizzativi per la circolazione e l’immatricolazione dei veicoli destinati al trasporto.
Pertanto, ai fini dell’ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici e quanto indicato nei paragrafi successivi, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante l’iscrizione del veicolo in uno dei Registri, unitamente ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.
Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente Codice della Strada.
Inoltre, gli autobus, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti.
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità ed è quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione in uno dei Registri e la carta di circolazione riportante:
– le generalità del proprietario;
– la classificazione “veicolo di interesse storico e collezionistico”;
– la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l’utilizzazione dei posti alle condizioni di cui sopra;
– l’agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l’emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED, ivi compresa la possibilità di rinnovare e aggiornare la precedente carta di circolazione, qualora in possesso dell’interessato.
1.5 Revisione periodica
A norma dell’articolo 9 del decreto ed, in particolare, secondo quanto specificato nell’allegato III allo stesso decreto, i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il consueto calendario: entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione, sempre che i veicoli non siano stati sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti alla idoneità alla circolazione ai sensi dell’art. 75 CdS.
I controlli tecnici da effettuare in sede di revisione sono specificati nel citato allegato III al decreto.
Si ritiene opportuno evidenziare che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1 960 sono effettuate esclusivamente dagli UMC.
Tuttavia, tenuto conto della particolare categoria di veicoli di cui trattasi e al fine di ridurre gli eventuali disagi nei casi in cui sussiste l’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione esclusivamente presso le sedi degli UMC, si dispone che i Registri, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in una sede attrezzata secondo le modalità disciplinate dalla circolare D.G. n. 39/98 del 29 aprile 1998. Si evidenzia, in merito, che le richieste possono essere accolte nella misura in cui l’espletamento di dette operazioni non costituisca impedimento o ritardo nell’attività istituzionale da svolgersi presso gli UMC, né eccessivo aggravio per gli operatori.
Al fine dell’ottenimento delle prestazioni dovrà essere individuata l’adeguata sede attrezzata (privata) di svolgimento delle operazioni tecniche e i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole fattispecie che si prevede possano verificarsi.
2.1 veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla circolazione
La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico consegue unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati; l’iscrizione stessa non è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto.
Per tali veicoli, inoltre, sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di pubblicazione del decreto) o per i quali, alla medesima data, è già stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri.
2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla circolazione
Sono rappresentativi di tali casi:
– veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
– veicoli di origine sconosciuta;
– veicoli nuovi mai immatricolati;
– veicoli provenienti dall’estero.
2.2.1 Veicoli radiati dal PRA
La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:
– d’ufficio;
– ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;
– demolizione.
2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA
I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:
a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono acquisire:
– una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.
b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente: “10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo della revisione da effettuarsi presso il competente UMC”.
Si ribadisce che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del decreto, i veicoli radiati d’ufficio non sono soggetti all’accertamento tecnico dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all’art. 5 del decreto stesso ed, inoltre, per essi sono validi i certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di pubblicazione del decreto).
2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione
a) Iscrizione al Registro l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
– una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento dello stesso e alle modalità di conservazione.
Limitatamente ai veicoli radiati dal PRA e custoditi in aree private (circostanza che deve essere attestata da certificazione PRA) sono fatti salvi i certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati alla data di pubblicazione del decreto.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente CPA, per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di cui al precedente punto 1.3.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro, allegati in visione:
– certificato di rilevanza storica e collezionistica;
– estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione con indicazione, per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il veicolo è stato consegnato;
– eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;
– dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione – per uso interno – prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei documenti di circolazione originari e/o delle targhe.
Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione delle targhe originali. Il documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ………” L’annotazione è apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la stampa di apposita etichetta.
Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido ai fini della circolazione”
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno 1998, l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente organo di Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta presso il quale è stato consegnato il veicolo), per gli eventuali successivi accertamenti e adempimenti di competenza.
2.2.2. Veicoli di origine sconosciuta
a) Iscrizione al Registro l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
– una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di cui al precedente punto 1.3.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, deve essere, tra l’altro, allegato in visione:
– certificato di rilevanza storica e collezionistica;
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione – per uso interno – prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, le copie dei documenti sopra citati.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC l’UMC invia comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione ai competenti organi di Polizia per gli eventuali accertamenti di competenza sull’origine del veicolo.
2.2.3. Veicoli nuovi mai immatricolati
a) Iscrizione al Registro
l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
– una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, alla data e al luogo di rinvenimento dello stesso, al luogo e alle modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di cui al precedente punto 1.3.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
– certificato di rilevanza storica e collezionistica;
– certificato di conformità o di origine del veicolo, in assenza del quale il veicolo è considerato di origine sconosciuta.
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica – per uso interno – della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda, l’originale del certificato di conformità o di origine e le copie degli altri documenti sopra citati.
2.2.4. Veicoli provenienti dall’estero
Rientrano in questa categoria i veicoli provenienti dall’estero muniti di regolari documenti di circolazione. In mancanza di quest’ultimi, i veicoli sono considerati di origine sconosciuta.
I documenti di circolazione esteri ovvero la documentazione ritenuta equivalente in base alle vigenti disposizioni in materia di “nazionalizzazione” dei veicoli, assume il valore di certificazione di origine del veicolo. Pertanto, è da ritenersi idonea a tal fine anche la documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di origine. Si richiamano, nel caso di specie, le procedure amministrative vigenti in materia di nazionalizzazioni, ivi comprese quelle di natura fiscale.
Per i veicoli provenienti dall’estero si individuano i seguenti sottocasi.
2.2.4.1 Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dallo Spazio Economico europeo ed in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione
Si specifica, innanzitutto, che a norma di quanto previsto dall’art. 7 del decreto, per i veicoli provenienti da Paesi della Comunità europea o dallo Spazio economico europeo, ivi compresi gli Stati ad essi assimilati, con documenti di circolazione validi ed in regola con il controllo periodico di revisione (la validità è riferita all’ultimo controllo di revisione secondo le cadenze vigenti in Italia), valgono le procedure vigenti in materia di nazionalizzazione, con particolare riferimento ai casi in cui non è prescritta la visita e prova.
a) Iscrizione al Registro
L’iscrizione al Registro non è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto.
Sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati entro il 19 marzo 2010.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Laddove prevista la visita e prova, tenuto conto di quanto sopra specificato per i veicoli trattati in questo paragrafo, la relativa domanda deve essere presentata all’UMC ovvero al CPA secondo la ripartizione delle competenze stabilita dalle disposizioni in materia di nazionalizzazione.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati:
– certificato di rilevanza storica e collezionistica;
– documenti esteri.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata
b) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla scorta della documentazione estera ed in base agli esiti positivi dell’eventuale visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta dell’eventuale certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e collezionistica, la documentazione estera in originale e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste l’obbligo di informare lo Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in Italia.
2.2.4.2 Veicoli provenienti da Paesi dell’Unione Europea o dallo Spazio Economico europeo non in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione ovvero veicoli provenienti da Paesi extracomunitari
a) Iscrizione al Registro l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:
– una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria;
– una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, indicando il luogo di conservazione del veicolo e le modalità di conservazione.
b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente Centro Prova Autoveicoli (CPA), per i veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di cui al punto 1.3.
Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra l’altro allegati in visione:
– certificato di rilevanza storica e collezionistica;
– documentazione di origine del veicolo (documenti esteri);
La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. Si specifica che i veicoli di provenienza da Paesi extracomunitari debbono rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato II del decreto in relazione alla loro data di costruzione.
Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica – per uso interno – della documentazione prodotta unitamente alla domanda e prima specificata.
c) rilascio dei documenti di circolazione
Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA rilascia i documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistica, iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e collezionistica, la documentazione estera in originale e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.
d) adempimenti successivi da parte dell’UMC
Si ricorda che per i veicoli di provenienza CE o SEE sussiste l’obbligo di informare lo Stato di origine dell’avvenuta immatricolazione in Italia.
La procedura descritta nel presente paragrafo si applica anche nel caso di veicoli cancellati dal PRA per esportazione, ma mai immatricolati all’estero. Alla richiesta di immatricolazione, alla documentazione sopra descritta, deve essere allegata anche il certificato PRA di radiazione per esportazione e una dichiarazione, resa a norma dell’art. 47 DPR n. 445/2000, che il veicolo non è stato immatricolato all’estero successivamente alla cancellazione per esportazione in Italia, sottoscritta dall’importatore parallelo presso il quale è stato acquistato il veicolo ovvero dal richiedente la reimmatricolazione, nel caso di acquisto diretto all’estero.

3. Disposizioni transitorie e finali
Sono abrogate le circolari:
– prot. n. 2280/4356 DC IV n. A072 (n. 170/86) del 15 settembre 1986;
– prot. n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001;
– prot. n. 51067/23.25 del 17 giugno 2008;
– prot. n. 19277/23.25 del 3 marzo 2010;
nonché ogni altra precedente disposizione in contrasto con le presenti.
Sono fatte salve le procedure per l’iscrizione dei veicoli al PRA.
Infine, oltre a quanto già specificato nei singoli casi in merito agli adempimenti successivi alla reimmatricolazione, si  richiamano le disposizioni in materia di verifiche a campione sulla veridicità e autenticità della documentazione presentata, con particolare riferimento ai certificati rilasciati dai Registri.

Il CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)

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